IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 e' cosi' modificato: a) nel comma 1, lettera i), dopo le parole "adeguamento sismico" sono inserite le seguenti: "diversi dal ripristino e dal rinforzo degli elementi strutturali gia' realizzati"; b) il comma 2 e' soppresso; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. La diversa ubicazione di una costruzione all'interno dell'area di pertinenza, ove non contrastante con norme edilizie ed urbanistiche in vigore al momento della modifica e contenuta entro ml. 2 oltre il perimetro di ingombro previsto in progetto, costituisce variante in corso d'opera di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempre che siano verificate le altre condizioni e con le esclusioni contenute nello stesso articolo".