IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 3 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 e' cosi'
modificato:
     a) nel comma 1, lettera i), dopo le parole "adeguamento sismico"
sono inserite le seguenti: "diversi dal  ripristino  e  dal  rinforzo
degli elementi strutturali gia' realizzati";
     b) il comma 2 e' soppresso;
     c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
     "3-bis.  La  diversa  ubicazione  di una costruzione all'interno
dell'area di pertinenza, ove non contrastante con norme  edilizie  ed
urbanistiche  in  vigore  al momento della modifica e contenuta entro
ml.  2  oltre  il  perimetro  di  ingombro  previsto   in   progetto,
costituisce  variante in corso d'opera di cui all'art. 15 della legge
28 febbraio 1985,  n.  47,  sempre  che  siano  verificate  le  altre
condizioni e con le esclusioni contenute nello stesso articolo".